Archeologia, niente premio al subacqueo: il metal detector esclude la “casualità” del ritrovamento

Archeologia, niente premio al subacqueo: il metal detector esclude la “casualità” del ritrovamento

di Pamela Stracci

PORTO CERVO – Il premio per un rinvenimento archeologico? C’è solo se la scoperta è fortuita. Lo ha ribadito il Tar Sardegna con la sentenza n. 2/2026 pubblicata lo scorso 5 gennaio (decisione del 12 novembre 2025), confermando l’orientamento del Ministero della Cultura: nessun premio di rinvenimento spetta a chi recupera tesori antichi utilizzando strumentazione specifica senza autorizzazione.

Cerchiamo di capirne di più e vediamo cosa fare, secondo la legge italiana, se si scopre fortuitamente un reperto archeologico!

Il caso: oltre 30mila monete a tre metri di profondità

La vicenda ha inizio nelle acque cristalline di Porto Cervo: sono le ore 9:00 quando un subacqueo individu un tesoro fra i 30.000 e i 50.000 esemplari di monete di bronzo di epoca romana, risalenti alla prima metà del IV secolo d.C., oltre reperti ceramici vari, il tutto adagiato a soli tre metri di profondità e centro metri dalla riva. Nonostante l’eccezionale valore storico e numismatico della scoperta — che avrebbe potuto fruttare un premio economico rilevante — lo Stato ha negato ogni compenso all’uomo.

Il ritrovamento non è fortuito con l’uso del metal detector

A pesare sulla decisione dei giudici amministrativi è stato l’utilizzo di un rilevatore metallico a bordo dell’imbarcazione. Secondo il Tar, l’impiego di tale tecnologia configura una «esplicita intenzione di ricerca» in un’area già nota per la presenza di relitti.

Per la legge, il premio spetta solo in caso di ritrovamento fortuito. La sentenza chiarisce il confine tra caso e intenzione con esempi pratici: se un cittadino cerca la propria fede smarrita in spiaggia e s’imbatte in un reperto antico, il ritrovamento è casuale. Lo stesso vale per i volontari ambientalisti che puliscono i litorali. Ma chi si immerge con un metal detector in zone di interesse archeologico sta effettuando una ricerca programmata, attività che richiede concessioni ministeriali specifiche.

La dichiarazione del padre del sub

A sfavore del sub, anche la dichiarazione del padre che ha comunicato alla Soprintendenza, intervenuta sui luoghi dopo la segnalazione, di avere conoscenza fin dagli anni ’70 di un’ampia dispersione di reperti ceramici nei pressi dello scoglio emergente (…)” dove il figlio si era immerso.

Perché il subacqueo di Porto Cervo ha perso la causa?

Il punto nodale è l’interpretazione del termine “fortuito”. La giurisprudenza (inclusa la sentenza del Tar Sardegna citata) stabilisce che la “fortuitarietà” viene meno se si utilizzano strumenti di ricerca specifica (come nel caso di un metal detector), se ci si reca in zone di noto interesse archeologico e se sussiste una chiara volontà di indagine pregressa.

Il precedente opposto: premiato il “cacciatore” del web

Se la tecnologia ha penalizzato il subacqueo, ha invece premiato un solerte cittadino, presidente di una associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico. Navigando sulla piattaforma eBay, il segnalante ha notato un reperto ceramico del II secolo a.C., messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo ad informare il competente Comando dei Carabinieri che ha recuperato i bene e lo ha restituito alla Soprintendenza di Enna. Nonostante l’Assessorato regionale per i beni culturali e dell’identità siciliana, aveva negato al segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, con sentenza n. 532 del 9 luglio 2025, ha riconosciuto la ricompensa al cittadino. In questo caso, i giudici hanno stabilito che anche se il bene si trovava all’estero, il contributo al recupero del patrimonio demaniale è stato decisivo. Inoltre non essendoci una finalità di indagine archeologica sistematica, la scoperta è stata definita «fortuita, imprevista e non programmata», diversamente dal caso sardo.

La giurisprudenza recente ribadisce una linea netta: premiare la vigilanza consapevole e il senso civico dei cittadini, ma scoraggiare l’archeologia “fai-da-te” che, armata di tecnologia, tenta di sostituirsi alle istituzioni nella ricerca di beni che appartengono alla collettività.

La normativa italiana sui rinvenimenti e i premi: cosa fare se si trova un bene culturale

Il quadro giuridico italiano si basa sul principio che i beni culturali appartengono allo Stato. La norma che regola  questi principi è il Decreto Legislativo n. 42/2004, il così detto Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vediamo gli articoli chiave per questo caso:

1. Quali sono i beni culturali (art. 10)

Sono beni culturali tutte le cose mobili (oggetti) e immobili (edifici) che appartengono allo Stato, alle Regioni, ai Comuni o a enti privati senza scopo di lucro (inclusi gli enti ecclesiastici) che hanno un interesse culturale ovvero che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Rientrano automaticamente in questa categoria: raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, archivi e singoli documenti storici, raccolte librarie delle biblioteche pubbliche.

In alcuni casi anche i beni di proprietà privata possono essere beni culturali. Per i beni che appartengono a privati (cittadini o società a scopo di lucro), lo Stato deve emettere una dichiarazione formale di interesse culturale “particolarmente importante” o “eccezionale”. Tra questi troviamo archivi, libri e opere d’arte di valore storico eccezionale oppure cose che testimoniano la storia dell’arte, della scienza, della tecnica o dell’identità nazionale (che possono essere dichiarate Monumento Nazionale).

2. La proprietà dei beni (Art. 91)

L’art. 91 stabilisce che le cose indicate nell’articolo 10 (beni di interesse archeologico, numismatico, ecc.) da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato.

3. Obblighi dello scopritore (Art. 90)

Cosa succede se scopro un bene culturale, per esempio un reperto archeologico come un vaso antico o delle monete? Niente panico e state tranquilli! Chi scopre fortuitamente beni culturali deve denunciare la scoperta entro 24 ore al Soprintendente, al Sindaco o alle autorità di pubblica sicurezza. Una volta fatta la segnalazione, indicando il luogo, la tipologia del bene e come è avvenuta la scoperta, si deve provvedere alla conservazione temporanea dei reperti, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti: le autorità sapranno come guidarvi in questa fase.

4. Lo scopritore fortuito (Art. 92)

Questo articolo definisce chi ha diritto al premio. Il Ministero corrisponde un premio (non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento opppure al concessionario dell’attività di ricerca, qualora questa attività non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari oppure allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi di denuncia che abbiamo visto nel punto precedente. Il premio non spetta se lo scopritore si è introdotto nel fondo altrui senza il consenso del proprietario.

5. Determinazione del premio (Art. 93)

Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante il rilascio di parte delle cose ritrovate. La valutazione del valore del bene viene effettuata dal Ministero. Se lo scopritore non accetta la stima, si ricorre a un terzo perito.

6. Ricerche archeologiche (Art. 88 e 89)

Tutti possiamo fare ricerca archeologica? No, non possiamo svegliarci una domenica soleggiata, sentirci Indiana Jones e andare a passare una giornata all’aria aperta muniti di pala e piccone per cercare reperti archeologici o antichi! Questo si vede solo nei film perchè le ricerche archeologiche sono riservate al Ministero. Il Ministero può concedere a soggetti pubblici o privati la facoltà di eseguire ricerche. Eseguire queste ricerche senza concessione signfica commette un illecito e, ovviamente, perdere ogni diritto a eventuali premi.

archeologia indiana jones
John Griffiths, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Dimenticavo: se avete un terreno e mentre piantate i pomodori sentite un “clink” metallico o vedete spuntare qualcosa di antico chiamate le autorità! Potreste scoprire di avere un tesoro sotto i piedi e, soprattutto, potreste diventare i legittimi destinatari di un bel premio, senza dover sfuggire a massi giganti o trappole mortali in una giungla sperduta come Indiana Jones e soprattutto stando alla legge!

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